Venerdì 17 gennaio 2014 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto che attua il comma 3-ter dell’art. 31 D.Lgs. 276/2003.
La norma era stata inserita l’estate scorsa dal Pacchetto Occupazione (DL 76/2013 conv. Legge 99/2013) e prevede che le assunzioni congiunte previste dal comma 3-bis possano essere effettuate anche da imprese legate da un contratto di rete quando almeno la metà di esse siano imprese agricole.
In sintesi, per quello che interessa le reti il DM prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione siano eseguite “dall’impresa capogruppo” con le modalità previste dal DM Lavoro 30 ottobre 2007.
È consigliabile, quindi, che il contratto di rete designi un’impresa capogruppo, anche quando è previsto un organo comune collegiale (i cui componenti, magari, non siano gli imprenditori individuali o i legali rappresentanti delle imprese organizzate in forma societaria), per evitare che un’applicazione troppo rigida della norma da parte degli uffici amministrativi non consenta di ricorrere all’assunzione congiunta.
È utile ricordare, comunque, che l’art. 30, comma 4-ter, dello stesso D.Lgs. 276/2003, consente per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Al di là della diversa formulazione (art. 30: codatorialità, art. 31: assunzione congiunta) vi sono comunque differenze tra le due norme.
Per la codatorialità è previsto che i dipendenti siano “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete”, ma non era previsto un decreto ministeriale di attuazione, per cui la codatorialità era in teoria immediatamente operativa. Le regole di ingaggio, però, devono essere stabilite dal contratto di rete. La codatorialità, inoltre, è consentita in tutte le reti di imprese, anche se la metà delle imprese partecipanti non siano imprese agricole.
Per le assunzioni congiunte, invece, è richiesto un requisito soggettivo (la metà delle imprese in rete devono essere imprese agricole) e un decreto ministeriale di attuazione, ma non il contratto di rete non deve contenere le regole di ingaggio (per cui i vecchi contratti non devono essere modificati).
Il comunicato del Ministero è disponibile qui.
Il testo del decreto è disponibile qui.